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Piano Transizione 5.0: incentivi per l’innovazione e la sostenibilità

Dopo una lunga attesa, con il Decreto-Legge PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 Febbraio 2024 e in vigore dal 2 Marzo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato adottato il Piano Transizione 5.0.

Il nuovo Piano incentiva investimenti 4.0 che producano risultati misurabili in termini di efficienza e risparmio energetico. Prevede risorse pari a 6,3 miliardi di € (che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio) per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

Destinatari di questa nuova agevolazione saranno tutte le imprese con sede sul territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione e dal settore economico di appartenenza.

Quali sono gli investimenti agevolabili?

I beni materiali e immateriali ammessi all’incentivo sono gli stessi previsti dal Piano Transizione 4.0 (e contenuti negli Allegati A e B della Legge 232/2016). La condizione è che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva per almeno il 3% oppure al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento.

Anche le spese di formazione del personale, volte all’acquisizione o al consolidamento delle competenze sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica, saranno agevolabili. Il limite sarà del 10% sugli investimenti totali e comunque non oltre i 300mila €. Non potranno essere agevolate le attività di formazione erogate da soggetti interni all’impresa e pertanto, le aziende dovranno a ricorrere a formatori esterni.

Percentuali applicate al credito d’imposta

Per determinare l’agevolazione si considerano i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti. Le aliquote percentuali del credito di imposta, applicabili in base alla riduzione dei consumi energetici registrata, sono le seguenti:

1) Se la riduzione dei consumi è pari al 3% (livello minimo per avere accesso all’incentivo 5.0) oppure del 5% riferito al singolo impianto:

  • – Investimento fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta del 35%.
  • – Investimento fino a 10 milioni di euro : sulla quota eccedente i 2,5 milioni, il credito d’imposta è del 15%.
  • – Investimenti fino a 50 milioni di euro (tetto massimo dei costi ammissibili) : sulla parte eccedente i 10 milioni, l’agevolazione è al 5%.

2) Se la riduzione dei consumi energetici della fabbrica è pari almeno al 6% oppure al 10% dell’impianto su cui si concentra l’investimento:

  • – Investimento fino a 2,5 milioni di euro : agevolazione al 40%.
  • – Investimento fino a 10 milioni di euro : agevolazione al 20% sulla parte eccedente i 2,5 milioni.
  • – Investimento fino a 50 milioni di euro : agevolazione al 10% sulla quota di spesa che supera i 10 milioni di euro.

3) Se la riduzione dei consumi supera il 10% oppure al 15% del singolo impianto:

  • – Investimento fino a 2,5 milioni di euro: credito d’imposta al 45%.
  • – Investimento fino a 10 milioni di euro: credito d’imposta al 25%.
  • – Investimento fino a 50 milioni di euro: credito d’imposta al 15%.

Come accedere al credito d’imposta

Per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, le imprese sono tenute a presentare due certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.

In particolare, sarà necessaria una certificazione “ex ante” che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolati e una certificazione “ex post” che dichiari l’effettiva realizzazione degli investimenti e l’avvenuta interconnessione.

Per agevolare le PMI, la normativa concederà un aumento del credito d’imposta fino a 10.000 €, come contributo per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di tali certificazioni.

Le certificazioni sopra descritte, oltre alla documentazione relativa al progetto di investimento e ai costi, dovranno essere trasmesse telematicamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Le certificazioni sopra descritte, oltre alla documentazione relativa al progetto di investimento e ai costi, dovranno essere trasmesse telematicamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

A seguito delle verifiche sulla completezza della documentazione presentata, il GSE trasmetterà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’elenco delle imprese che hanno validamente richiesto di accedere all’agevolazione, prenotando di fatto l’importo del credito.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione, tramite modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Al fine di favorire lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvederà allo sviluppo di una piattaforma informatica dedicata per facilitare l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa.

I crediti d’imposta di Transizione 5.0, sono cumulabili?

Il nuovo credito d’imposta destinato agli investimenti aziendali non sarà cumulabile con il preesistente bonus Transizione 4.0 per gli stessi costi sostenuti.

Inoltre, non sarà possibile combinare questo nuovo credito d’imposta con quello previsto per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES Unica Sud).

In sintesi, il Piano Transizione 5.0 offre incentivi significativi per l’innovazione e la sostenibilità nelle imprese italiane, ma è fondamentale seguire rigorosamente le procedure e le normative stabilite per accedere ai benefici previsti.